Beni Strumentali: nuova Legge Sabatini

Ripartono le agevolazioni per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

Il Decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato sulla GURI del 10/03/2016, concerne la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (Nuova Sabatini), di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/13.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007). Per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto, le imprese di cui sopra devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Iniziative ammissibili e agevolazione

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.  Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatte salve le limitazioni previste dal decreto, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli “aiuti agli investimenti e all’occupazione alle PMI” a:

  1. creazione di un nuovo stabilimento;
  2. ampliamento di uno stabilimento esistente;
  3. diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  4. trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  5. acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    – lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
    – gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
    – l’operazione avviene a condizioni di mercato.

A fronte del finanziamento è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento.

La legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha previsto, oltre al nuovo stanziamento finanziario pari a 560 milioni di euro per la proroga dell’apertura dello sportello, anche la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30% per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Procedure e termini

Ai fini della concessione del contributo le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all’intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo. Ciascuna banca o intermediario finanziario trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.

Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, il Ministero provvede a comunicare alla banca o all’intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce. Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui sopra, la  banca o l’intermediario finanziario adotta la delibera di  finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l’elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell’impresa beneficiaria, dell’origine della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista, dell’importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento.  Le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle  risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate, da parte delle PMI, a partire dal 2 gennaio 2017 secondo le modalità sopraindicate. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del predetto contributo maggiorato.

Fonte: http://www.confindustriatoscanasud.it/index.php/agevolazioni-credito-e-finanza-assicurazioni/beni-strumentali-nuova-legge-sabatini/

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