Il decreto rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2020, stabilisce delle misure importanti per il rilancio dell’economia del paese. Parte centrale dell’azione legislativa è quella che riguarda il superbonus del 110% che si applica agli interventi edilizi (recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e recupero o restauro delle facciate) e all’efficientamento energetico, che include gli impianti fotovoltaici e gli accumuli, caldaie a condensazione, pompe di calore, infissi, cappotti termici e così via. Le definizioni precise si trovano nell’articolo 121, comma 2, del decreto.
Superbonus al 110% significa che a fronte di una spesa di 100, lo Stato rimborsa 110
Superbonus al 110% significa che a fronte di una spesa di 100, lo Stato rimborsa 110 e lo fa attraverso un credito d’imposta recuperabile in cinque anni, oppure trasformabile in cessione ad altri istituti, anche finanziari, oppure usufruibile come sconto in fattura. E’ necessario che sia un commercialista a determinare in quale forma usufruire del superbonus, poiché non tutti gli interventi possono essere sia scontati in fattura che ceduti. Tuttavia, il conseguimento del superbonus è sempre possibile, per una via o per un’altra, se si verificano queste due condizioni:
- L’intervento porta un miglioramento di due classi energetiche o, se non possibile perché, ad esempio abbiamo già una casa in classe B, che si ottenga quella più alta
- L’intervento è fatto da persone fisiche nella casa principale. Le seconde case possono essere incluse solo se parte di un condominio che decide, come condominio, di effettuare i lavori. Casa principale è quella dove si vive, non necessariamente dove si ha la residenza.
Gli interventi ammessi al superbonus devono essere realizzati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sono previsti limiti di spesa, ad esempio 60 mila Euro per appartamento per l’isolamento termico, e limiti di costo, ad esempio 2400 Euro per ogni KW di picco per gli impianti fotovoltaici. L’Agenzia delle Entrate dovrà emettere le norme operative per usufruire del superbonus, entro il 20 giugno 2020.
Per gli interventi che già beneficiavano di aiuti come, ad esempio, il 50% di credito fiscale per il fotovoltaico, o il 65% di credito fiscale per la sostituzione degli infissi, è stabilito che si possa continuare ad usufruirne, se non è possibile conseguire il superbonus, e a poter beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura come ulteriore incentivo.
Per gli interventi che già beneficiavano di aiuti è stabilito che si possa continuare ad usufruirne
Infine, il decreto è molto articolato e questo breve commento non esaurisce tutte le specificità della legge. Il legislatore ha inteso raggruppare in un solo provvedimento tutti i moltissimi tipi di aiuto che sono stati varati via, via negli anni. Questo ha creato una certa complessità nella stesura della legge ma ha prodotto, secondo me, una buona legge.
Le parti relative al superbonus si trovano nel Titolo VI, articoli 119, 120 e 121 (pag 142-147)
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Direttore di Divisione Innovation presso Zucchetti Centro Sistemi. Nel tempo libero amo ascoltare musica e leggere, soprattutto biografie, libri di storia e di linguistica. La mia più grande passione è l’ambientalismo, in particolare lo sviluppo e l’evoluzione delle politiche in favore dell’ambiente. In estate faccio ancora qualche tiro a canestro, il basket è infatti un’altra mia grande passione fin da quando ero bambino.
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